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 Aggiornamenti legislativi

Capitolo 4. Acqua

Requisiti delle acque destinati al consumo umano – pag. 76

Il Decreto del Ministero della Salute 14/02/2020 posticipa l’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano”».

Per maggiore completezza consultare la pagina: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano&area=110&btnCerca=cerca

Acque minerali – pag. 81

Il DECRETO del Ministero della salute 10/02/2015 fornisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=AM&idAmb=AMN&idSrv=RQ&flag=P

Capitolo 9. Contaminazione chimica degli alimenti

Prodotti biologici – pag. 177

Per i prodotti dell’agricoltura biologica e per la relativa etichettatura il Regolamento CE 2092/91 è stato abrogato dal Regolamento CE 834/2007 a sua volta abrogato e sostituito dal Regolamento UE 848/2018 che trova applicazione dal 1° gennaio 2021.

Le seguenti tabelle individuano e analizzano le novità più rilevanti apportate dal nuovo Regolamento:

https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/tab.-1-Confronto-tra-il-vecchio-e-nuovo-regolamento-sullagricoltura-biologica.pdf

https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/tab.-2-Vantaggi-e-svantaggi-del-nuovo-regolamento-sullagricoltura-biologica.pdf

MOCA – pag.183

I Regolamenti CE 1935/2004 e 2023/2006 sono tuttora in vigore, come il DM 21/03/1973 con diverse modifiche e integrazioni.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1173&area=sicurezzaAlimentare&menu=chimica

Ceramica – pag.185

Il DM 1 febbraio 2007 recepisce la direttiva CE 31/2005.

Plastica – pag.187

I Regolamenti UE 1416/2016 e 37/2019 modificano e rettificano il Regolamento UE 10/2011.

Cellophane (cellulosa rigenerata) – pag.190

Il DM 142/2016 modifica e integra la precedente normativa.

Contaminazione da metalli pesanti – pag. 191

I Regolamenti CE 1881/2006 e 333/2007 hanno subito numerosi aggiornamenti e modifiche.

Per una completa panoramica, consultare la pagina:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1172_listaFile_itemName_0_file.pdf

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale, la dir. CE 23/1996 è stata modificata dalla direttiva CE 74/2003, recepita dal DLgs 158/2006.

Contaminazione da radionuclidi – pag.195

L’Euratom ha emanato il Regolamento 52/2016 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga i precedenti regolamenti.

Capitolo 10. Additivi alimentari

Requisiti legali e sicurezza degli additivi – pag. 197

La normativa europea sugli additivi, basata sui regolamenti del 2008, ha subito nel corso degli anni varie modifiche e aggiornamenti riguardanti soprattutto gli allegati.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4450&area=sicurezzaAlimentare&menu=additivi

Etichettatura degli alimenti: norme legislative – pag. 219

Il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 reca modalità di applicazione all’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento UE 1169/2011, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare

Il DLgs 145/2017 reintroduce l’obbligo di indicare sulle etichette lo stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti al fine di una immediata rintracciabilità. L’indirizzo dello stabilimento si può omettere quando:

  • la citazione della località è sufficiente a identificare l’impianto;
  • la sede dello stabilimento è compresa nel marchio, o quando coincide con quella dell’operatore responsabile;
  • la confezione riporta un marchio di identificazione o un bollo sanitario.

 

Capitolo 11. Alterazione degli alimenti

Tutela igienico-sanitaria degli alimenti – pag. 242

Dei quattro Regolamenti CE del 2004, i primi due sono ancora in vigore mentre l’854 e l’882 sono stati abrogati dal Reg. UE 625/2017.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/221-documenti-riservati-chemicals/6331-autocontrollo-alimentare-e-haccp-raccolta-normativa

I Reg. CE 852 e 853, tuttora in vigore, hanno subito negli anni diverse modifiche e rettifiche.

Per maggiore completezza consultare le pagine:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2004&codLeg=47174&parte=1%20&serie=null

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2004&codLeg=26734&parte=1%20&serie=null

Capitolo 17. Latte e yogurt

Nuova normativa sull’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari

(DM 9/10/2016 in attuazione del Reg. UE 1169/2011)

I prodotti a cui si applica il decreto sono i seguenti:

  • Latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale) e prodotti lattierocaseari.
  • Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
  • Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
  • Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.
  • Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoraunti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
  • Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.
  • Formaggi, latticini e cagliate.
  • Latte sterilizzato a lunga conservazione.
  • Latte UHT a lunga conservazione.

 

Non si applica invece a:

  • Prodotti DOP, IGP e Prodotti biologici già regolamentati dai relativi disciplinari, Latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004.

 

L’origine del latte e dei derivati deve essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile, con le seguenti diciture:

  • Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte
  • Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte
  • Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese si può utilizzare una sola dicitura, esempio: “origine del latte: Italia”.

 

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

  • Latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
  • Latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei
  • Se le operazioni avvengono al di fuori dell’UE, si usa la dicitura: “Paesi non UE”.

 

Latte crudo – pag. 322

Il latte crudo alimentare è il latte appena munto, filtrato e refrigerato, venduto per il consumo diretto attraverso dispenser o in confezioni (figura 9.11). Deve provenire da animali riconosciuti idonei in seguito a visita sanitaria, essere prodotto, raccolto e distribuito in condizioni igieniche ineccepibili e rispondere ai requisiti di qualità fissati dalla normativa (DL 158/2012 art.8 e decreto attuativo del ministero della salute del 12/12/2012) in cui si precisa che, per immettere sul mercato latte crudo o crema cruda per l’alimentazione umana diretta, deve essere indicato nella confezione, in etichetta o con esposizione di un cartello, che il prodotto va consumato previa bollitura, precisando in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura.

Latte risanato – pag. 323

Il Reg. 854/2004 è stato sostituito dal Reg. UE 625/2017.

Yogurt – pag. 331

In attesa di una nuova normativa.

Capitolo 18. Burro

Composizione chimica del burro – pag. 344, tab.18.2

Il Reg. CE 445/2007 reca alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, che stabilisce norme per i grassi da spalmare, e del Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione.

Capitolo 19. Formaggio

Classificazione dei formaggi – pag. 357

Nuova normativa sull’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari

(DM 9/10/2016 in attuazione del Reg. UE 1169/2011)

Capitolo 20. Uova e prodotti d’uovo

Uova – pag. 365

Il Reg. delegato UE 2168/2017 modifica il Reg. CE 589/2008 per quanto riguarda le norme di commercializzazione, applicabili alle uova di galline allevate all’aperto, quando l’accesso delle galline agli spazi all’aperto è ristretto.

Capitolo 21. Carne e salumi

Classificazione e commercializzazione delle carni – pag. 381

Il Reg. CE 854/2004 è stato abrogato dal Reg. UE 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Per maggiore completezza, consultare la pagina:

https://www.politicheagricole.it/flex/files/1/7/0/D.27e4911078f0b7442b97/Normativa_bovino.pdf

Il Reg. CE 1760/2000 è stato modificato dal Reg. UE 653/2014 che riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine.

Carni alternative (pollo) – pag. 383

Il DM 4/02/2013 fornisce le disposizioni attuative del DLgs 181/2010 in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne.

Carni alternative (coniglio) – pag. 384

Sia a livello europeo che a livello nazionale non vi sono normative vincolanti in merito all’allevamento del coniglio da carne. L’unica da rispettare è il DL 146/2001, attuazione della direttiva CE 58/98 relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Salumi pag.385

Il DM 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di alcuni prodotti di salumeria è stato modificato dal DM 26 maggio 2006 che adegua il testo all’evoluzione delle tecnologie produttive, delle caratteristiche delle materie prime e lo aggiorna in base alle modifiche della normativa comunitaria sugli additivi alimentari e sugli aromi. In particolare è vietato l’uso dei nitrati nei prodotti a base di carne trattati termicamente come il prosciutto cotto, a partire dalla direttiva CE 52/2006. Tali disposizioni si ritrovano anche nel Reg. UE 1129/2009 in materia di additivi. La denominazione “prosciutto cotto” può essere usata esclusivamente per i prodotti ottenuti da cosce suine.

Ulteriori modifiche riguardano lo stesso prosciutto cotto, quello crudo e altri salumi

Per maggiore completezza, consultare la pagina:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16A04808/sg

Capitolo 22. Pesce e conserve ittiche

Pesce – Valutazione della freschezza – pag. 396

Il Reg. CE 2406/1996 è stato modificato dai Regg. CE 323/97, 2578/2000, 2495/2001 e 790/2005.

Sostanze tossiche nei prodotti ittici – pag. 398

Il Reg. CE 1881/2006 è stato modificato da numerosi regolamenti; in particolare per i metalli pesanti dal Reg. UE 420/2011.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1172_listaFile_itemName_0_file.pdf

Commercializzazione del pesce pag. 401

Il DM 25/07/2005 è stato sostituito dal DM 19105 del 22 settembre 2017. Per l’etichettatura occorre fare riferimento, oltre che al Reg. UE 1169/2011, al Reg. UE 1379/2013.

Il Reg. 854/2004 è stato sostituito dal Reg. UE 625/2017.

Principali analisi chimiche del pesce pag.406

Il Reg. CE 152/2009 è stato modificato dai Regg. UE 691/2013 e 51/2013.

Capitolo 23. Olio di oliva

Classificazione ed etichettatura – pag. 419

Il Reg. UE 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) è stato modificato e integrato da:

  • UE 2017/2393/2017, che consente alle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori in cui sia stata introdotta un’OMC di svolgere attività quali la pianificazione della produzione, l’ottimizzazione dei costi di produzione, l’immissione sul mercato dei prodotti degli aderenti e la negoziazione dei contratti. Estende inoltre gli obiettivi delle organizzazioni interprofessionali per prevenire e gestire i rischi relativi alla salute degli animali, alla protezione delle piante e all’ambiente.
  • UE. 891/2017 e 892/2017, che semplificano e chiariscono le norme relative alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

 

Le regole relative alle informazioni alimentari rivolte al consumatore sono dettate dal Reg. CE 1169/2011, a cui fa seguito, a partire dal dicembre del 2016, l’obbligo di riportare in etichetta anche la tabella con i valori nutrizionali.

Il DLgs 145/2017 e il DLgs 231/2017 adeguano al suddetto decreto la normativa nazionale relativamente a sede e stabilimento di confezionamento e identificazione del lotto.

Il Reg. di esecuzione UE 775/2018 reca modalità di applicazione all’articolo 26, paragrafo 3, del Reg. UE 1169/2011, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Per maggiore completezza, consultare le pagine:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare#rettifiche

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13596

(Guida pratica all’etichettatura degli oli di oliva)

Il Reg. UE 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva è stato modificato da: Reg. di esecuzione UE 357/2012, Reg. di esecuzione UE 87/2013, Reg. UE 519/2013, Reg. di esecuzione UE 1335/2013, Reg. delegato 1096/2018.

Analisi sensoriale dell’olio – pag. 420

Il Reg. CEE 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi di analisi a essi attinenti, ha avuto nel corso degli anni numerose rettifiche e aggiornamenti.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991R2568-20150101

Capitolo 24. Olio di semi e margarina

Definizione e caratteristiche legali – pag. 433 e tab. 24.4

Il Reg. CE 445/2007 reca alcune modalità di applicazione del Reg. CE 2991/94 del Consiglio, che stabilisce norme per i grassi da spalmare, e del Reg. CEE1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione.

Capitolo 25. Cereali, sfarinati, prodotti da forno

Introduzione – prodotti OGM – pag. 440

Le modifiche al Reg. CE 1829/2003 sono state integrate nel testo originale.

Reg. di esecuzione UE 503/2013 della Commissione, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, in applicazione del Reg. CE 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i Regg. CE 641/2004 e 1981/2006.

Dir. UE 412/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la dir. CE 18/2001 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Molitura del frumento – pag. 445 e tab. 25.4

Il DPR 187/01 è stato modificato dal DPR 41/2013.

Principali analisi degli sfarinati di frumento – pag. 446 e tab. 25.5

Il DPR 187/01 è stato modificato dal DPR 41/2013.

Capitolo 26. Ortaggi, legumi, frutta e conserve vegetali

Legumi – pag. 471

Il DLgs 114/2006 attua la direttiva CE 89/2003 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, in particolar modo la presenza di allergeni.

Conservazione e trasformazione del pomodoro – pag. 479

I ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico hanno prorogato l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza del grano per la pasta, del riso e del pomodoro, che ora sarà valido fino al 31 dicembre 2021. I decreti di origine italiani, infatti, sarebbero decaduti l’1 aprile 2020 con l’entrata in vigore del Reg. UE 775/2018 sull’origine dell’ingrediente primario.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15269

Succhi di frutta – pag. 481

Il DLgs 151/2004, in attuazione della direttiva CE 112/2001, è stato sostituito dal DLgs 20/2014 che attua la direttiva UE 12/2012.

Capitolo 27. Vino, birra e aceto

Vino – pag. 488

La L 238/2016, “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, rivede, aggiorna e razionalizza, la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli.

Per maggiore completezza consultare la pagina:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12012

Composizione chimica del vino – pag. 501

Il Regolamento (CE) n. 1493/1999 è stato abrogato l’1 agosto 2008. I titoli alcolometrici risultano confermati dal Reg. UE 1308/2013.

Classificazione dei vini – pag. 505

Il Reg. UE 1308/2013, tuttora in vigore, ha avuto negli anni vari aggiornamenti e modifiche tra cui il Reg. delegato UE 33/2019 e quello di esecuzione 34/2019.

Aceto – pag. 513

La L 527/1982 è stata abrogata. La L 238/2016 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) rivede, aggiorna e razionalizza la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli.

Capitolo 28. Bevande e alimenti nervini

Caffè – Composizione chimica dei chicchi verdi e tostati – pag. 521

La direttiva CE 67/2002 è stata sostituita dal Reg. UE 1169/2011.